PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al libro I, titolo XIII, del codice civile, dopo l'articolo 448 è aggiunto il seguente:

      «Art. 448-bis. - (Estinzione del diritto per decadenza dalla potestà sui figli). - Il figlio legittimo o legittimato o naturale o adottivo e, in sua mancanza, i discendenti prossimi anche naturali, possono sottrarsi all'adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla potestà, nonché, per i fatti che non integrano i casi d'indegnità di cui all'articolo 463, escluderlo dalla successione».